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C.M. LL.PP.. 01/03/2000 n. 182
- l'impresa risultante dalla fusione, l'incorporante, l'acquirente dell'azienda o di un suo ramo - può avvalersi dei requisiti di qualificazione già posseduti dai soggetti che hanno dato luogo al fenomeno, eventualmente cumulandoli con i propri. In coerenza con la natura successoria che la tradizionale dottrina attribuisce alle operazioni in questione dunque, tutti i requisiti (cifra di affari, lavori eseguiti, attrezzature, costo del personale) sono da intendersi trasferiti in capo al nuovo soggetto. In tale prospettiva, dovrebbe ritenersi superato il principio affermato dall'art. 35, quarto comma, della legge 109/1994 che, attraverso il richiamo a precedente circolare di questo Ministero, rievocava il sistema di qualificazione imperniato sull'Albo, per la decisiva considerazione che le norme transitorie del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, rinviando alle disposizioni del proprio Titolo III in materia di requisiti, consentono di applicare anche nella fase transitoria i principi di subentro nei requisiti ora affermati.
h) Lavori di importo inferiore ai 150.000 euro Per gli appalti di valore inferiore ai 150.000 euro non si pone problema alcuno di transitorietà nella relativa disciplina, dal momento che essi sono al di fuori del sistema unico di qualificazione. Se in linea di principio non può essere escluso che l'impresa concorra a tali affidamenti presentando l'attestato SOA, ed in tal caso non dovrà dimostrare alcuno dei requisiti richiesti dall'art. 28, né sarà assoggettabile a procedura di verifica a campione ex art. 10 della legge 109/1994, l'affidamento di questi lavori è subordinato al possesso di requisiti ridotti rispetto a quelli del sistema di qualificazione, da dichiarare e dimostrare secondo le regole generali contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. In proposito, con specifico riferimento ai lavori eseguiti nel quinquennio antecedente il bando, potrebbe insorgere dubbio se essi debbano o meno essere assimilabili a quelli oggetto del contratto da affidare, non contenendo la norma alcuna specificazione. Ad avviso di questo Ufficio, tuttavia, detta correlazione, quanto meno in termini di analogia, deve comunque sussistere. Infatti, per tutti gli esecutori di lavori pubblici, indipendentemente dall'importo degli stessi e pertanto dall'appartenenza o meno al sistema unico di qualificazione, proprio la legge 109/1994 all'art. 8, primo comma, impone in linea generale il possesso di una professionalità qualificata, che altrimenti non potrebbe intendersi se non come requisito riferito alla specificità dell'attività esercitata. Ciò significa che i lavori eseguiti dall'impresa che concorre all'affidamento di appalti di valore inferiore ai 150.000 euro non possono che avere caratteristiche similari (seppure non esprimibili in termini di categoria secondo il sistema unico) a quelle che connotano i lavori da affidare. Ovviamente, la specificazione della necessaria correlazione va espressamente indicata nel bando, fermo restando che in ogni caso la valutazione di similarità deve essere dalla stazione appaltante condotta anche in presenza di attestati SOA. D'altra parte, il decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 sul punto non poteva fare riferimento alcuno alle categorie del sistema di qualificazione, in quanto quest'ultimo non riguarda gli appalti oggetto dell'art. 28. Per quanto infine riguarda l'esistenza di requisiti di carattere generale, in attesa dell'entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni del regolamento generale richiamate dal comma primo dell'art. 28, la relativa disciplina va naturalmente ricercata anche in questa ipotesi nell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. Ulteriori aspetti della complessa problematica potranno essere esaminati ed affrontati in seguito, se gli uffici ne segnaleranno la rilevanza.
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